Statuto Associazione Culturale Okeanos

Art. 1. – E’ costituita l’Associazione Culturale Okeanos. E’ una libera associazione apolitica e apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma delle disposizioni di cui al Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
La sua denominazione è “Associazione Culturale Okeanos” il cui acronimo è “ACO” con sede in Roma, via Tirso 111, qui di seguito denominata Associazione.

Art.2. – L’Associazione persegue finalità di solidarietà, apertura e attenzione

  • ai problemi del mondo;
  • alle azioni e al libero pensiero della persona umana e delle comunità umane ovunque esse si trovino;
  • al pieno ed effettivo rispetto delle diversità culturali;
  • al pieno ed effettivo rispetto delle diversità di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione;
  • alle questioni inerenti all’esercizio dei diritti di partecipazione attiva della persona umana e delle comunità alla formazione della volontà e all’esplicazione dei comportamenti dei soggetti che esercitano potere dell’uomo sull’uomo;
  • alle iniziative che assicurino la libera circolazione della persona umana nel pianeta Terra;
  • al pieno ed effettivo rispetto dei principi, dei diritti e dei doveri fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
  • al pieno ed effettivo rispetto dei principi, dei diritti e dei doveri fissati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo proclamata il 10.12.1948 dall’Assemblea generale dell’ONU;
  • ai principi fissati nella Convenzione sui diritti del Fanciullo fatta a New York il 20 Novembre 1989;
  • alle attività di scambio, formazione e consulenza rispetto a temi quali:
  • la comunicazione valorizzante;
  • il rispetto e la valorizzazione delle differenze;
  • l’educazione alla partecipazione, all’intercultura, alla mondialità;
  • la diffusione dei principi concernenti l’etica pubblica nelle dimensioni della veracità, della lealtà e della giustizia;
  • la realizzazione di una società dell’apprendimento continuo e del miglioramento della qualità dell’education (educazione, istruzione, formazione);
  • la valorizzazione delle risorse, della storia e delle tradizioni dei cittadini e dei loro territori;
  • la valorizzazione del cosmopolitismo e del pluralismo delle civiltà;
  • la diffusione dello spirito di tolleranza e di rispetto reciproco fra persone e fra popoli;
  • la costruzione, attraverso iniziative di carattere culturale e artistico, di una coscienza planetaria che consideri gli esseri umani liberi, eguali in dignità e diritti e agenti in uno spirito di fraternità vicendevole.

A tale scopo l’Associazione intende:

  • promuovere e realizzare, in Italia e tra l’Italia e tutti i Paesi del mondo, attività culturali di ogni genere in conformità ai principi indicati o richiamati nel presente Statuto;
  • promuovere e realizzare percorsi formativi e ricreativi;
  • promuovere e realizzare attività culturali e di incontro tra le diverse culture;
  • promuovere e realizzare la diffusione dell’interscambio per lo sviluppo culturale e socio-economico tra l’Italia e tutti i paesi del mondo;
  • svolgere attività di studio e ricerca su uno o più temi indicati nello scopo sociale;
  • ampliare la conoscenza della cultura letteraria, teatrale, cinematografica, coreutica, ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, istituzioni e soggetti pubblici e privati, attraverso attività di collaborazione con enti ed associazioni italiani, italiani all’estero, stranieri operanti in Italia ovvero enti e associazioni di altri Paesi;
  • allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti, operatori culturali ed operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura e l’arte come un bene essenziale per la persona e come valore sociale;
  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione e dell’apprendimento permanenti;
  • aderire oppure stabilire accordi, convenzioni, intese o azioni comuni con altre associazioni o soggetti pubblici o privati italiani o stranieri per fini attinenti allo scopo sociale;
  • attribuire borse di studio e premi letterari;
  • promuovere e realizzazione Forum di personalità e di esperti su uno o più temi;
  • promuovere e realizzare Sezioni dell’Associazione in altre località italiane ed estere;
  • raccogliere fondi da destinarsi allo sviluppo di attività a carattere culturale e interculturale.

Art.3. – L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare e, a titolo esemplificativo:
-attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, incontri culturali;

-attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, docenti, operatori sociali, corsi di perfezionamento di lingue, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;

-attività editoriale nella carta stampata e nel digitale come pubblicazione di un giornale, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché di studi e ricerche;
-attività multimediali come la creazione di un portale internet e qualsiasi altra forma lecita di divulgazione globale.

– attività di lobby trasparente al fine di diffondere dati e informazioni e promuovere le tesi presso i decisori pubblici dei livelli locale, regionale, nazionale e internazionale nonché presso le istituzioni educative;

Art. 4. – L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità del presente Statuto, ne condividano lo spirito e gli ideali.
Tutti i soci hanno eguali diritti all’interno e nei confronti dell’Associazione ancorché si distinguano come:

-Soci fondatori: persone e soggetti pubblici e privati presenti alla costituzione dell’Associazione;
-Soci ordinari: persone, istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

-Soci sostenitori: persone, istituzioni, soggetti pubblici o privati che versano quote annuali superiori a quella stabilita dal Consiglio direttivo;
-Soci onorari: persone, enti, istituzioni e soggetti pubblici o privati che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e allo sviluppo dell’Associazione. Tali soci sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Per i soci che non abbiano compiuto i 18 anni di età restano valide le disposizioni di cui al successivo art. 7.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri.

I soci onorari vengono individuati dal Consiglio Direttivo su conforme parere del Collegio dei probiviri.
Art. 6. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. – Tutti i soci hanno eguale diritto di voto attivo e passivo. I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e per l’approvazione del Bilancio consuntivo.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • contributi;
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’ Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei revisori;
  • il Collegio dei probiviri;

Art. 11. – L ‘assemblea dei soci è il momento fondamentale deliberativo e di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’ Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota associativa fatta eccezione per i soci provenienti dal di fuori della regione Lazio i quali ultimi possono rappresentare, con delega rilasciata a norma di Regolamento, altri due soci appartenenti ad una medesima Sezione territoriale aderente all’Associazione.
L’ assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza assoluta.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione

l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza assoluta.
La convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

A tale modalità informativa, si potranno aggiungere, con quanto disposto dal Regolamento interno, altre forme di comunicazione disposte dal Consiglio direttivo per assicurare il massimo della conoscenza da parte di tutti i soci.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

A tale modalità informativa, si potranno aggiungere altre forme di comunicazione disposte dal Consiglio direttivo.
Art. 12. – L ‘assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;

– approva il bilancio preventivo e consuntivo;
– approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell ‘Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 membri, eletti dall’ Assemblea dei soci fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei membri.
I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.
Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza qualificata dei soci iscritti all’Associazione.
Il Regolamento interno, o in mancanza di Regolamento, l’assemblea che provvede ad eleggere il Consiglio direttivo, può stabilire un numero maggiore dei tre membri sopra specificati.
Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Culturale. Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:

  • il presidente;
  • da almeno 2/3 dei componenti, su richiesta motivata.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed elegge, nel suo seno, il Presidente del medesimo Consiglio.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono, a titolo esemplificativo:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
  • proporre il Regolamento interno dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea sociale;
  • deliberare in ordine all’ammissione e alla esclusione dei soci;
  • deliberare in ordine alla costituzione di Sezioni staccate dell’Associazione in altre località;
  • deliberare in merito alla realizzazioni di Forum di personalità ed esperti per una o più tematiche;
  • deliberare in ordine alla costituzione di Gruppi di lavoro ovvero di Comitati tecno-scientifici per singole iniziative o materie di intervento;
  • procedere alle surroghe di cui al successivo art. 18;
  • deliberare in ordine alla sottoscrizione di adesioni, convenzioni, protocolli di intesa e accordi con altri enti, associazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15. – Il presidente dura in carica 3 anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di Legge.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti dall’ Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. -11 Collegio dei revisori è composto da tre membri eletti anche fra non soci dall’ Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.
Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Il Presidente del Collegio dei revisori è eletto, al suo interno, dai componenti il medesimo Collegio.
Art. 17. -11 Collegio dei probiviri, composto da tre soci, è eletto in assemblea e dura in carica tre anni.

Il Presidente del Collegio dei probiviri è eletto con votazione separata degli altri due membri.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Il Collegio esprime parere vincolante per il conferimento della qualifica di socio onorario.
Il Consiglio direttivo può richiedere, al Collegio dei probiviri, pareri su altre questioni che ritenga utile sottoporgli.

Il Regolamento interno potrà prevedere altri compiti specifici da attribuire al Collegio.

Art. 18. – Surroghe: Il Consiglio direttivo, in caso dovesse venir meno, per qualsiasi causa, uno o più membri del medesimo Consiglio direttivo oppure del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei probiviri, provvede alle sostituzioni del caso di specie.
I nominati con tale procedura restano in carica fino alla prima utile assemblea dei soci dove si deciderà al riguardo.
Tutti gli incarichi cessano comunque allo scadere del triennio dell’insediamento degli organi.
Art. 19. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 20. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci, per l’espletamento degli incarichi attribuiti, compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 21. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Art. 22. – Norma transitoria: Nel primo anno di vita dell’Associazione e comunque non oltre la prima assemblea utile dopo il compimento di tale anno, il Regolamento interno dell’Associazione potrà avere validità ed efficacia sulla base di uno o più atti deliberati, con i poteri dell’Assemblea, dal Consiglio direttivo.

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Statuto e atto costitutivo del 16.12.2003 in Roma, presso lo studio del Notaio dott.ssa Francesca Giusto, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia;
Repertorio n. 749, Raccolta N. 86; Registrato in data 31.12.2003 all’Ufficio delle Entrate di Roma 4.

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